Bullismo a scuola, cosa deve fare il genitore? Vediamo le responsabilità

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Cosa fare quando il proprio figlio è vittima di bullismo?

Purtroppo la scuola è l’ambiente favorevole per il verificarsi del fenomeno, in quanto il luogo più frequentato dai giovani.

Ai primi segnali di un cambiamento d’umore del figlio è bene indagare e prima di tutto accertarsi se davvero si tratti di bullismo. Per essere definito tale, infatti, il fenomeno deve essere intenzionale e reiterato.

Il passo successivo è quello di avviare un dialogo con i docenti. La scuola, infatti, oggi mette in campo degli strumenti al fine di prevenire e contrastare non solo il bullismo ma anche il cyberbullismo.

All’interno del Patto Educativo di Corresponsabilità, un accordo stilato dalla scuola e allargato ai genitori, pubblicato nella homepage del sito di ogni scuola, insieme al Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto, sono scritte le “istruzioni” dei comportamenti da rispettare in caso di bullismo e cyberbullismo e non solo.

Spesso le scuole pubblicano sul proprio sito online un regolamento specifico di “prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nella scuola” quale parte integrante del Regolamento di Istituto.

La scuola, rappresentata dal Dirigente Scolastico, dal Collegio docenti, dai Consigli di Classe/Interclasse, dal Consiglio d’Istituto e dal personale A.T. A., in particolar modo s’impegna a: 

  • individuare un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, così come indicato dalla legge 71/17 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 
  • ad informare tempestivamente le famiglie degli alunni, sia bulli che vittime, coinvolti in atti di bullismo e cyberbullismo. 

Ma quali sono le responsabilità delle parti e come si configura in caso di mancato provvedimento?

Partiamo dalla scuola.  

La responsabilità del docente: culpa in vigilando. Gli insegnanti sono responsabili limitatamente al tempo in cui gli alunni sono sotto la loro custodia. Questo tempo comprende: le ore di lezione, la ricreazione, le uscite didattiche, le ore di svago trascorse nei locali della scuola, ad esempio la palestra, l’uscita degli allievi dal plesso scolastico, incluso l’accompagnamento a casa con il pulmino se previsto e la riconsegna ai genitori. 

La responsabilità dei dirigenti scolastici: culpa in organizzando. Ai dirigenti spetta il ruolo di organizzazione e di controllare l’attività. Il dirigente, dunque, è ritenuto responsabile nel caso non abbia predisposto e attuato le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. 

Ovviamente la responsabilità non è solo della scuola ma anche dei genitori e non solo. 

La responsabilità dei genitori: culpa in educando. La responsabilità dunque non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi, in questo caso a scuola e insegnanti.

Anche lo studente/figlio può essere imputabile al reato. Il minore di anni 14 non è mai imputabile penalmente e ne corrisponde direttamente il genitore mentre il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere.  

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